LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Testo in vigore dal: 5-4-1974
                              Art. 19.
                (Registro delle denunzie dei lavori)

  In  ogni  comune  deve essere tenuto un registro delle denunzie dei
lavori di cui al precedente articolo 17.
  Il  registro  deve  essere  esibito,  costantemente  aggiornato,  a
semplice  richiesta,  ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel
successivo articolo 29.