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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

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Testo in vigore dal: 5-4-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                (Tipo di strutture e norme tecniche)

  In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che
private  debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti  i  vari  elementi  costruttivi  che  saranno fissate con
successivi  decreti  del  Ministro per i lavori pubblici, di concerto
con  il  Ministro  per  l'interno, sentito il Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  che  si  avvarra'  anche  della collaborazione del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche.  Tali  decreti dovranno essere
emanati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
  Le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  precedente potranno essere
successivamente  modificate  o  aggiornate  con la medesima procedura
ogni qualvolta occorra.
  Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
    a)  criteri  generali  tecnico-costruttivi  per la progettazione,
esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in  muratura  e  per il loro
consolidamento;
    b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione
del   tipo   e  delle  modalita'  costruttive  e  della  destinazione
dell'opera;  criteri  generali  per  la  verifica  di sicurezza delle
costruzioni;
    c)  indagini  sui  terreni  e  sulle rocce, stabilita' dei pendii
naturali  e  delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche
per  la  progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione;
    d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione   e  collaudo  di  opere  speciali,  quali  ponti,  dighe,
serbatoi,  tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in genere,
acquedotti, fognature;
    e) protezione delle costruzioni dagli incendi.
  Qualora  vengano  usati  sistemi  costruttivi  diversi da quelli in
muratura  o  con  ossatura  portante  in  cemento  armato  normale  e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, la idoneita' di
tali  sistemi  deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal  presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su
conforme parere dello stesso Consiglio.