LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal: 6-4-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
                               Licenze 
 
  L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio e'  subordinato  ad
apposita   licenza   rilasciata   dall'ufficio   provinciale    della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 
  ((La licenza e' accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i
rimorchi  e  semirimorchi  da   essi   trainati   che   siano   nella
disponibilita' della  stessa  impresa  avente  in  disponibilita'  il
veicolo a motore. 
  La licenza e' rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile  non
superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di  domanda  in  cui
debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente  ed
elencate le cose o le classi di cose da trasportare. 
  Il  rilascio  di  licenza  per  autoveicoli  aventi  portata  utile
superiore a 3.000 chilogrammi avviene su  presentazione  di  domanda,
sentito il parere della commissione di  cui  al  successivo  articolo
33)). 
  Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a  contenere
le precisazioni e  l'elencazione  previste  al  secondo  comma,  deve
essere corredata dalla  documentazione,  che  sara'  specificata  nel
regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare  che  le  esigenze
del richiedente o l'attivita' economica da esso  svolta  giustificano
l'impiego del  veicolo  o  dei  veicoli  del  tipo  e  della  portata
indicati. 
  Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto  del
veicolo. 
  La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio  di  45
giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di
cui al  secondo  comma  del  presente  articolo,  o  dalla  data  del
completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al
terzo comma. 
  Le imprese  di  nuova  costituzione  possono  ottenere  la  licenza
provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validita'  per
18 mesi, a condizione che  forniscano  la  documentazione  essenziale
comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli  a  norma
del precedente comma quarto. 
  La licenza viene resa definitiva per  effetto  della  presentazione
della completa documentazione. 
  Al rilascio della prima  licenza  fa  seguito  l'iscrizione  in  un
elenco degli autotrasportatori di cose  in  conto  proprio  istituito
presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e  dei
trasporti in concessione. 
 
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AGGIORNAMENTO (3a) 
  Il Decreto 31 ottobre 1977 (in G.U. 15/11/1977, n. 311) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977,
n. 783, e fino alla costituzione  in  ogni  singola  provincia  della
speciale commissione, di cui all'art. 33 della  suindicata  legge,  i
compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli  32,  comma
terzo, e 34 della legge 6 giugno  1974  n.  298,  sono  svolti  dalla
commissione consultiva  provinciale  per  l'autotrasporto  di'  cose,
istituita col decreto ministeriale 29 settembre 1968".