LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
Testo in vigore dal: 8-9-1974
                              Art. 16. 
                 (Servizio pagamento pensioni INPS) 
 
  Per  il  servizio   relativo   ai   pagamenti,   da   parte   della
amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di
assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestite
dall'istituto nazionale della  previdenza  sociale,  quest'ultimo  e'
tenuto a precostituire  in  conto  corrente  infruttifero  presso  la
Tesoreria  centrale,  almeno  5  giorni  prima  della  scadenza   dei
pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti. 
  Per la precostituzione  del  fondo  di  cui  al  precedente  comma,
l'istituto,  in   caso   di   disavanzo   delle   gestioni   relative
all'assicurazione  generale  obbligatoria  per  la  invalidita',   la
vecchiaia  ed  i  superstiti,   si   avvale   temporaneamente   delle
disponibilita' delle gestioni attive da esso amministrate. 
  In difetto delle  disponibilita'  di  cui  al  secondo  comma  sono
autorizzate  per  il  pagamento  delle  pensioni   anticipazioni   di
tesoreria senza oneri di interessi  nei  limiti  delle  somme  dovute
dallo Stato all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale.  Senza
gli interessi previsti dall'articolo 53 del decreto-legge  4  ottobre
1935, n. 1827, saranno per  contro  regolati  i  debiti  contributivi
dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  Qualora  si   manifestino   esigenze   finanziarie   di   carattere
eccezionale, il Ministro  per  il  tesoro  puo'  disporre  che  siano
superati i limiti di cui al precedente  comma.  In  tal  caso,  sulla
parte eccedente siffatti limiti, e' dovuto da parte dell'istituto  un
interesse in misura non inferiore a  quello  corrisposto  dal  Tesoro
alla Banca di emissione. 
  Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le  modalita'
di attuazione del presente articolo.