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LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
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Testo in vigore dal:  8-9-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico)


Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente:
"Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresì addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonché ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio".