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LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
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Testo in vigore dal: 8-9-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        (Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico)

  Il  primo  comma  dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n.
81, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  impiegati  dell'esercizio  telefonico  di  cui alla tabella P
dell'allegato  I  alla  presente  legge  sono  addetti  a  lavori  di
costruzione  e  manutenzione  degli  impianti  di  telecomunicazione,
giunzione  dei  cavi  e  sorveglianza  dei  tracciati, svolgendo tali
compiti  anche  con  la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre
elementari  misurazioni  elettriche  e  contabilita'  in relazione ai
servizi  tecnici  loro  attribuiti. Sono altresi' addetti a lavori di
manutenzione  di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e
degli  impianti  delle  stazioni  telefoniche,  di custodia di queste
ultime,  di  carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e
apparecchiature,  nonche'  ogni altro incarico di carattere materiale
inerente al servizio".