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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
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Testo in vigore dal:  22-8-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.
Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417))
.
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.
Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo semprechè la distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417))
.
Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.