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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1974 al: 21-8-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.
Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento.
Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.
Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo semprechè la distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri.
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera d), del successivo articolo 3.
Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.