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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
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Testo in vigore dal: 22-8-1978
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   dipendenti   civili   dello   Stato,   compresi  quelli  delle
amministrazioni  con  ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle
forze  armate  ed  ai  corpi  organizzati  militarmente  comandati in
missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita'
distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di
cui  alle  unite  tabelle  A,  B,  C,  D, E ed F per ogni 24 ore (ivi
compreso  il  tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.
Per   le   ore   residuali  spettano  le  indennita'  orarie  di  cui
all'articolo 3 della presente legge.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417)).
  Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica
e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60
giorni.  Le  interruzioni  dovute  a  motivi  diversi  da  quelli  di
servizio,  compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e
straordinario,  non  si  computano ai fini della durata e del rinnovo
della  missione.  Le  missioni  da  eseguire  saltuariamente  in  una
medesima   localita'   sono   considerate   come   missione  unica  e
continuativa   quando   in   30   giorni   consecutivi   si  superino
complessivamente 240 ore.
  Il  cambiamento  di  localita'  nell'espletamento  di  una missione
rinnova  la  missione  stessa  agli  effetti del trattamento relativo
sempreche'  la  distanza minima fra le due localita' sia almeno di 30
chilometri.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417)).
  Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente
legge  vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi,
paghe  o  retribuzioni  del personale statale allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.