stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 novembre 1971, n. 1046

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1981)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-1971

Art. 2


L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è sostituito dal seguente:
"Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.
A decorrere dal 1 gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata".