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LEGGE 11 novembre 1971, n. 1046

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1981)
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Testo in vigore dal: 31-12-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' modificato come
segue:
  "Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo
individuale nella misura massima di L. 144.000 annue.
  Gli  iscritti  che  siano assoggettati ad altra forma di previdenza
obbligatoria  in  relazione ad altra attivita' professionale che essi
esercitano  hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale
che sara' fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.
  La  misura  del  contributo  individuale,  entro  il limite di lire
144.000  annue  di cui al primo comma, e' stabilita ogni due anni con
decreto  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto
conto  delle  risultanze  della  gestione  negli  esercizi finanziari
precedenti.
  I  contributi  di  cui  ai precedenti commi possono essere riscossi
mediante  ruoli  affidati  agli  esattori  delle  imposte dirette con
l'obbligo  del  non  riscosso  come  riscosso  e  con  le  forme e la
procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale
caso   la   Cassa  e'  autorizzata  ad  avvalersi  delle  ricevitorie
provinciali".