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LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1981)
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Testo in vigore dal:  31-12-1971
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Art. 3

((Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.
A decorrere dal 1 gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata))
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