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LEGGE 6 ottobre 1971, n. 853

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal:  10-11-1971

Art. 7

(Riserve a favore del Mezzogiorno)


La riserva della quota non inferiore al 40 per cento della somma stanziata per le spese di investimento delle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 43 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1980.
Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico predetto.
Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge.
Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.
Sino al 31 dicembre 1980, la percentuale degli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, indicata al secondo comma dell'articolo 43 del citato testo unico, è elevata per i nuovi impianti dal 60 per cento all'80 per cento. Gli investimenti degli enti e aziende predetti nelle regioni meridionali dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi line e titolo effettuati.
Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno, e per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, programmi quinquennali di investimento nelle regioni meridionali in cui vengano indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.
Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva di cui all'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma del citato articolo 80. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette.
Alla riserva di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono obbligati anche gli enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per gli enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa è demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori.
Le disponibilità conferite all'Istituto mobiliare italiano (IMI) ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nonché le disponibilità che riaffluiscono al predetto Istituto in conseguenza della restituzione dei capitali mutuati ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, sono riservate, in ragione del 40 per cento del loro importo complessivo, ad interventi a favore di aziende operanti nelle regioni meridionali.
Gli interventi di competenza della società finanziaria di cui
all'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, sono riservati, in ragione del 40 per cento delle disponibilità complessive della società stessa, a favore di aziende aventi sede e operanti nelle regioni meridionali.
Sono ugualmente riservati alle predette regioni, in ragione del 40 per cento delle disponibilità complessive, gli interventi dell'IMI a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.
Le somme annue per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, saranno utilizzate, nella misura del 50 per cento, a favore di piccole e medie imprese commerciali e di enti economici e collettivi fra quelli ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.