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LEGGE 6 ottobre 1971, n. 853

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal: 15-11-1994
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
(Competenza del  CIPE  in  materia  di  interventi  straordinari  nei
territori meridionali. Soppressione del Comitato dei Ministri per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno). 
 
  Lo  sviluppo  delle  Regioni  meridionali   costituisce   obiettivo
fondamentale del programma economico nazionale. 
  Per  Regioni  meridionali  si  intendono   i   territori   di   cui
all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523. 
  Al fine di garantire la partecipazione  delle  regioni  meridionali
alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge e'
costituito, presso il Ministero del bilancio e  della  programmazione
economica, un Comitato composto dai  Presidenti  delle  Giunte  delle
Regioni meridionali o da assessori incaricati, che  formula  proposte
ed esprime pareri su tutte le questioni che  il  Ministro,  ai  sensi
della presente legge, deve sottoporre al CIPE. (4) ((5)) 
  Il CIPE approva le eventuali  modificazioni  ed  aggiornamenti  del
piano straordinario per la rinascita della  Sardegna  con  la  stessa
procedura prevista dall'articolo 257 del testo unico 30 giugno  1967,
n. 1523. 
  I fondi di cui alla  legge  28  marzo  1968,  n.  437,  riguardanti
provvedimenti  straordinari  per  la  Calabria,  sono  devoluti  alla
Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti  secondo  le
finalita' fissate nell'articolo 2 di detta legge e  nei  modi  e  nei
termini previsti dallo statuto della Regione. Il Comitato tecnico  di
coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge e'  soppresso.
La Cassa per il Mezzogiorno svolgera' le funzioni di cui  alla  legge
28 marzo 1968, n.  437,  fino  all'espletamento  dei  programmi  gia'
approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971. 
  Il Comitato  dei  Ministri  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967,  n.
1523, e' soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE. 
  Le attribuzioni del soppresso Comitato nonche' quelle del  Ministro
per gli interventi straordinari nel  Mezzogiorno,  relative  a  leggi
speciali riguardanti singole  Regioni  e  specifici  territori,  sono
trasferite alle rispettive Regioni. 
  I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa  per
il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati,  sono  esercitati  dal
Ministro per gli interventi straordinari nel  Mezzogiorno,  alle  cui
dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo
unico. 
  Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di  attuazione
dei programmi di cui alla presente legge. 
  I piani pluriennali di coordinamento previsti dallo articolo 2  del
testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi.  Il  CIPE  emana
direttive per  gli  interventi  gia'  oggetto  dei  menzionati  piani
pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata
dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con  le
norme della presente legge. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 2 maggio 1976, n. 183 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che
"Il comitato di cui al terzo comma  dell'articolo  1  della  legge  6
ottobre 1971, n. 853, e' soppresso". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera  a),  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537,  l'organo  collegiale  "Comitato  dei
presidenti delle giunte regionali" di cui al presente provvedimento.