LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal: 31-3-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
(Accertamenti  sanitari  -  Commissione   sanitaria   provinciale   -
             Presentazione delle domande di concessione) 
 
  ((L'accertamento  della  condizione  di  sordo  come  definita  dal
secondo comma  dell'articolo  1))  e'  effettuato  dalla  commissione
sanitaria  provinciale  presso  l'ufficio  del  medico   provinciale,
nominata dal medico provinciale e cosi' composta: 
    dal  medico  provinciale,  che  la  presiede  e   che,   in   sua
sostituzione,  puo'  designare,  con  funzioni  di   presidente,   un
funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale  stesso  o  un
ufficiale sanitario  o  un  altro  medico  dell'ufficio  comunale  di
igiene.  Il  medico  provinciale  e'  tenuto   ad   effettuare   tale
designazione nel caso in cui  egli  faccia  parte  della  commissione
sanitaria regionale di cui all'articolo successivo; 
    da un medico specialista in  otorinolaringoiatria  designato  dal
capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro; 
    da  un  medico  designato  dalla  sezione  provinciale  dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. 
  Le funzioni di segretario della  commissione  sono  esercitate,  su
designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera
direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del  Ministero
dell'interno. 
  I sordomuti, per ottenere il  riconoscimento  della  menomazione  a
tutti gli  effetti  giuridici  e  l'assegno  mensile  di  assistenza,
debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma. 
                                                                  (7) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera  a),  della
legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  l'organo  collegiale  "Commissione
provinciale assegni sordomuti" di cui al presente provvedimento.