LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2022)
vigente al 07/06/2023
Testo in vigore dal: 18-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                       (Sanzioni disciplinari) 
 
  Le norme disciplinari relative alle sanzioni,  alle  infrazioni  in
relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata  ed  alle
procedure di contestazione delle  stesse,  devono  essere  portate  a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile  a
tutti. Esse devono  applicare  quanto  in  materia  e'  stabilito  da
accordi e contratti di lavoro ove esistano. (5) 
  Il  datore  di  lavoro  non  puo'  adottare   alcun   provvedimento
disciplinare   nei   confronti   del   lavoratore    senza    avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo  sentito  a  sua
difesa. (5) (8) 
  Il  lavoratore  potra'  farsi  assistere   da   un   rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce  mandato.  (5)
(8) 
  Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n.  604,
non possono essere  disposte  sanzioni  disciplinari  che  comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;  inoltre  la  multa  non
puo' essere disposta per un importo superiore  a  quattro  ore  della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla  retribuzione
per piu' di dieci giorni. 
  In  ogni  caso,  i  provvedimenti  disciplinari  piu'   gravi   del
rimprovero verbale, non possono  essere  applicati  prima  che  siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per  iscritto  del  fatto
che vi ha dato causa. 
  Salvo analoghe  procedure  previste  dai  contratti  collettivi  di
lavoro e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria,
il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione  disciplinare
puo'  promuovere,  nei  venti  giorni  successivi,  anche  per  mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca  mandato,
la costituzione, tramite l'ufficio provinciale  del  lavoro  e  della
massima occupazione, di un collegio di  conciliazione  ed  arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da  un  terzo
membro scelto di comune accordo o, in difetto  di  accordo,  nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 
  Qualora il datore  di  lavoro  non  provveda,  entro  dieci  giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui  al  comma  precedente,  la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di  lavoro  adisce
l'autorita' giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa  fino
alla definizione del giudizio. 
  Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione. 
                                                               ((24)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 29-30 novembre  1982,  n.
204  (in  G.U.  1a  s.s.   09/12/1982,   n.   338),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dei commi  primo,  secondo  e  terzo
dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970, n. 300  (norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), interpretati nel  senso  che  siano  inapplicabili  ai
licenziamenti  disciplinari,  per  i  quali  detti  commi  non  siano
espressamente richiamati dalla normativa  legislativa,  collettiva  o
validamente posta dal datore di lavoro". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 18-25 luglio 1989, n. 427
(in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo  comma,  della  legge  20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'  sindacale  nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella  parte  in  cui  e'
esclusa  la  loro  applicabilita'   al   licenziamento   per   motivi
disciplinari irrogato  da  imprenditore  che  abbia  meno  di  sedici
dipendenti". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 1,  comma  41)
che   "Il   licenziamento   intimato   all'esito   del   procedimento
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge  20  maggio  1970,  n.
300, oppure all'esito del procedimento di cui  all'articolo  7  della
legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  sostituito  dal  comma  40  del
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo  e'  stato  avviato,  salvo  l'eventuale
diritto del  lavoratore  al  preavviso  o  alla  relativa  indennita'
sostitutiva; e' fatto  salvo,  in  ogni  caso,  l'effetto  sospensivo
disposto dalle norme del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela della maternita' e della paternita', di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151.  Gli  effetti  rimangono
altresi' sospesi in  caso  di  impedimento  derivante  da  infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato".