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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  23-8-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 17


Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte del comune ove non comunichi contrario avviso l'assessorato regionale per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera comunale di adozione del piano.
I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, in luogo dell'indennità di espropriazione i benefici previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
Decorso tale termine gli interessati possono esercitare detta facoltà entro quaranta giorni decorrenti dalla data dell'invito all'uopo rivolto dal comune e comunque non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione.
L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facoltà di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonché ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aagosto 1978, n. 464 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che "A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con l'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 affida la esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle opere pubbliche di sua competenza, in concessione ai comuni interessati che dichiarino di accettare entro trenta giorni dalla richiesta."