LEGGE 2 maggio 1969, n. 302

Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1988)
Testo in vigore dal: 21-5-1988
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  Agli   oneri   derivanti  dall'applicazione  della  presente  legge
all'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle
Casse  mutue  provinciali  di  malattia  di  Trento  e  di Bolzano si
provvede:
    con  un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri
da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per i familiari e di
lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero;
    con  un  contributo  annuale  a  carico dello Stato di lire 4.500
milioni,  da  iscriversi  nello  stato  di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  Il  contributo  dello Stato di cui al precedente comma e' ripartito
tra  l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le
Casse  mutue  provinciali  di  malattia  di  Trento e di Bolzano, con
decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, di
concerto  con  quelli  per  gli  affari  esteri  e  per il tesoro, in
relazione al numero degli assistibili dagli enti suddetti per effetto
della presente legge.
  All'onere  derivante  dal  contributo  a  carico  dello  Stato  per
l'intero  anno  1969  si provvede con riduzione di lire 4.500 milioni
del  fondo  di  cui  al capitolo 3523 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il
contributo  previsto  dall'articolo  4  della legge 2 maggio 1969, n.
302,  e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri
ed  emigrati  in Svizzera, e' obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio
1988".