LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal: 11-8-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  Il  trattamento  di  cui  all'articolo  precedente e' erogato dalla
gestione  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  la disoccupazione
involontaria  amministrata  dello Istituto nazionale della previdenza
sociale, in seno alla quale e' istituita una separata contabilita'.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223))
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 16, comma 4)
che  le disposizioni dell'art. 9, comma 2 e 3 continuano a applicarsi
in  via  transitoria  ai  lavoratori  il  cui licenziamento sia stato
intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.