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LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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  • PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SUI PROBLEMI
    DELL'OCCUPAZIONE
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  • INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI
    DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA
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Testo in vigore dal:  6-11-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si darà luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali de lavoratori o degli imprenditori, dell'andamento dell'occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attività produttive.
Per l'esame della situazione, sia nella fase degli accertamenti preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.