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LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal: 6-11-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso  il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si
dara'   luogo  ad  esami  periodici  annuali,  o  a  richiesta  delle
organizzazioni   sindacali   de   lavoratori  o  degli  imprenditori,
dell'andamento  dell'occupazione  con  riferimento  sia  a situazioni
congiunturali   che   al   progresso   tecnico  ed  alle  conseguenti
ristrutturazioni delle attivita' produttive.
  Per  l'esame  della  situazione,  sia nella fase degli accertamenti
preventivi   che  in  quella  dei  provvedimenti  amministrativi,  da
adottare  in  relazione agli obiettivi del programma quinquennale per
lo  sviluppo  economico  del  Paese,  saranno  consultate le predette
organizzazioni sindacali.