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LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1997)
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Testo in vigore dal:  7-7-1988
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Art. 2

(Indennità premio di servizio - Conseguimento del diritto)


A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennità premio di servizio:
a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età previsto dal regolamento oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;
((5a))

b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:
1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;
2) per inabilità fisica, incapacità, scarso rendimento;
3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;
4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;
5) per altre cause purché comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilità a riassumere servizio;
6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;
((5a))

c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b);
((5a))

d) qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non è richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'istituto di cui al primo comma del presente articolo.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. (1a)
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AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato luogo a pensione, è dovuta l'indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità."
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AGGIORNAMENTO (5a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 giugno 1988, n. 763 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1988, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), e c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto all'indennità premio di servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo."