LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1997)
Testo in vigore dal: 28-11-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
              (Indennita' premio di servizio - Misura)

  Per  i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire
dall'entrata  in  vigore della presente legge, l'indennita' premio di
servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sara' pari a un quindicesimo
della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata
in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per
ogni  anno  di  iscrizione  all'Istituto. Le frazioni superiori a sei
mesi  si  computano  per  anno  intero;  quelle pari o inferiori sono
trascurate. ((8))
  Ai fini della misura della indennita' premio di servizio sono anche
computabili:
    a)  i  servizi di ruolo resi anteriormente al 1 luglio 1933 anche
se  non  coperti  da  iscrizione,  detratti  i periodi di sospensione
dall'impiego o di aspettativa senza assegni;
    b)  i  servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti
da  titolare,  precedentemente  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  purche'  posteriori  al  1  gennaio  1925  per  gli
impiegati, al 1 gennaio 1930 per i sanitari ed al 1 luglio 1933 per i
salariati  e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito,
senza soluzione di continuita', servizi da titolare.
  I  criteri  per  la  determinazione  della  misura  dell'indennita'
premio,  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,  trovano
applicazione  anche  nei  confronti  del  personale di ruolo iscritto
all'Istituto  ai  fini  del  trattamento  di  previdenza,  che  abbia
lasciato il servizio con effetto dal 1 marzo 1966 in poi.
  Il  consiglio di amministrazione dell'INADEL con apposite norme, da
emanarsi  entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
disciplinera'  le  modalita' di riliquidazione dell'indennita' premio
gia' corrisposta al personale di cui al precedente comma. (1a)
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AGGIORNAMENTO (1a)
  La  L.  7  febbraio  1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In
deroga  alla  disciplina  di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8
marzo  1968,  n.  152,  a  coloro  che si avvalgono della facolta' di
ricongiungere  presso  le  gestioni  di cui agli articoli 1 e 2 della
presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza
per  i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato
luogo  a  pensione,  e'  dovuta  l'indennita' premio di fine servizio
erogata  dall'INADEL  in  misura corrispondente agli anni di servizio
prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'."
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 10 luglio 1991 n. 319
(in  G.U.  1a s.s. 27/11/1991, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n.
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti
locali),  nella  parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione
del  rapporto  di  lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale    e    viceversa,    il   proporzionamento   dell'ammontare
dell'indennita' premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a
tempo  pieno  o,  rispettivamente,  ai  periodi  di  servizio a tempo
parziale."