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LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1971)
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Testo in vigore dal:  21-12-1967

Art. 3


L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
"La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di corte di appello e da quattro magistrati di tribunale.
All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonché dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri.
I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.
I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro per la grazia e giustizia.
La segreteria dipende dal comitato di presidenza".