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LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1971)
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Testo in vigore dal: 21-12-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                              PROMULGA

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  4  della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
  "La   cognizione   dei   procedimenti  disciplinari  a  carico  dei
magistrati  e'  attribuita  ad  una  sezione disciplinare composta di
quindici membri.
  Della  sezione  fanno  parte:  il  vice  presidente  del  Consiglio
superiore,  che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione
di  cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello,
tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.
  Il  vice presidente e' membro di diritto; gli altri componenti sono
eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore.
  II  procuratore  generale  presso  la  Corte  suprema di cassazione
esercita   le  funzioni  di  pubblico  ministero  presso  la  sezione
disciplinare,  ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, sulle guarentigie della magistratura".