stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 950

Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1984)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-8-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000. (1)
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000."
------------
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 4 agosto 1984, n. 424, nel modificare l'art. 11 della L. 1 marzo 1975, n. 47, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47".