REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
Testo in vigore dal: 1-6-1924
 
                              Art. 10. 
 
  Le prescrizioni di massima, di cui agli articoli 8 e  9,  compilate
in forma  di  regolamento,  sono  rese  esecutive  dal  Ministro  per
l'economia nazionale, il quale potra', udito il Consiglio  di  Stato,
annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai  fini  ed
alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi  ed
ai regolamenti generali. 
 
  Nel  detto  regolamento  saranno  comprese  le  norme  di   polizia
forestale.