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LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2019)
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Testo in vigore dal:  14-12-2019
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Art. 16

(Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica)


È costituito il "Comitato interministeriale per la programmazione economica".
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età.
Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato, nonché le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica Amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini della adozione di provvedimenti congiunturali.
Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362.
Entro il 15 di settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale.
Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.
Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, può promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione.
Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.
Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il segretario della programmazione.
Per l'esame dei problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.
I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (2)

((17))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2021 "nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)".