LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1147

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, e' abrogato. 
  ((Le azioni popolari e le impugnative consentite  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  e  dall'articolo
70 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  a  qualsiasi
elettore del Comune  per  quanto  concerne  elezioni  comunali,  sono
consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per  quanto
concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite  da  tali
norme al Consiglio  comunale,  si  intendono  devolute  al  Consiglio
provinciale; quelle devolute al  sindaco  si  intendono  devolute  al
presidente della Giunta provinciale. Alle controversie  previste  dal
presente comma si applica l'articolo 22 del  decreto  legislativo  1°
settembre 2011, n. 150.)) ((4)) 
  La tutela contro  le  operazioni  per  l'elezione  dei  consiglieri
provinciali, successive all'emanazione del  decreto  di  convocazione
dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((4)) 
    


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  AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."