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LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
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Testo in vigore dal:  27-11-1988
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Art. 40

Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione.


L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver raggiunto il diritto a pensione, e che possa far valere un periodo utile ai fini della pensione stessa di almeno quindici anni, qualora non chieda di continuare volontariamente la contribuzione, resta iscritto al Fondo senza corrispondere i relativi contributi, mantenendo il diritto a conseguire le prestazioni previste per il personale in servizio.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480))
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Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli iscritti che sospendono il versamento del contributo volontario prima di aver conseguito diritto a pensione e dopo aver compiuto un periodo di contribuzione al Fondo di almeno 15 anni.