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LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
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Testo in vigore dal:  1-9-1973
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Art. 29

Pensione al coniuge superstite ed ai figli
((Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:
a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;
b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio.
La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari a:
80 per cento con il concorso di un figlio;
100 per cento con il concorso di due o più figli))
.
Se superstite sia il marito, questi ha diritto alla pensione, se convivente a carico della moglie, a condizione che alla data della morte di essa, egli risulti permanentemente inabile al lavoro.
La pensione è corrisposta per intero al coniuge superstite anche per la quota spettante ai figli, se si tratta di figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e se il coniuge superstite conviva con i figli stessi; se il coniuge superstite non conviva con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge superstite.
Se, invece, con il coniuge superstite ed i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto vi siano figli minori, naturali legittimati o riconosciuti o nati da precedente matrimonio dell'iscritto, la pensione è corrisposta per i due terzi al coniuge superstite ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.
Nei casi in cui venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite dal presente articolo e con quelle di cui al successivo articolo 30.