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LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
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Testo in vigore dal:  1-8-1965

Art. 20

Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed all'esonero degli iscritti


Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti dati relativi al personale iscritto alla data stessa:
1) cognome e nome;
2) stato di famiglia;
3) data di assunzione in servizio e numero della posizione costituita nell'assicurazione generale obbligatoria;
4) categoria e qualifica ed ogni altra notizia che potrà essere richiesta dall'Istituto stesso.
Eventuali variazioni dei dati di cui al precedente punto 4) saranno indicate dalle aziende negli elenchi di contribuzione relativi agli anni solari successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.
Le aziende sono tenute a comunicare le notizie relative alle assunzioni ed alle risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla data in cui gli eventi si sono verificati.