LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1983)
Testo in vigore dal: 21-6-1964
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  ((Il  Ministero  dei  lavori  pubblici e' autorizzato a procedere a
totale  carico  dello  stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2) e n.
3), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al
successivo articolo 3:
    a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;
    b)  al  ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta
categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
    c)  alle  opere  di  riparazione  e  di  ricostruzione di edifici
pubblici   o  di  uso  pubblico,  acquedotti,  fognature,  ambulatori
comunali,  cimiteri  ed  altre  opere  igieniche e sanitarie, edifici
scolastici  e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi,
campi  ed  impianti  sportivi  e  ricreativi comunali con le relative
attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi
pubblici  esistenti,  parchi  e  giardini  comunali,  piazze,  chiese
parrocchiali,  succursali  ed  assimilate  e relative case canoniche,
strade  statali,  provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad
uso  di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei
decreti  legislativi  presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio
1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n.
784;
    d)   al   consolidamento   e  all'eventuale  trasferimento  degli
abitati)).