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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1983)
Testo in vigore dal:  21-6-1964
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Art. 14

((Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzature danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.
L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sarà determinata, per ciascuna Provincia, con decreto del prefetto in conformità al parere espresso dalle Commissioni presiedute dal presidente della Provincia e composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, dei direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, del presidente della camera di commercio e di tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal prefetto))
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