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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 597

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese calzaturiere della provincia di Arezzo.

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Testo in vigore dal:  18-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 25 luglio 1959, per gli operai addetti all'industria delle calzature, pantofole e tomaie;
Visto, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 18 dicembre 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende calzaturiere, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della F.I.L.A. - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della F.U.I.L.A. - C.I.S.L. -; cui ha aderito, in data 19 novembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Arezzo, in data 30 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 18 dicembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende calzaturiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese calzaturiere della provincia di Arezzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 42. - VILLA