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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 597

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese calzaturiere della provincia di Arezzo.

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Testo in vigore dal: 18-7-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale 25 luglio 1959, per gli
operai addetti all'industria delle calzature, pantofole e tomaie;
  Visto, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 18 dicembre
1959, per gli operai dipendenti dalle aziende calzaturiere, stipulato
tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della
F.I.L.A.  -  C.G.I.L.  -, il Sindacato Provinciale della F.U.I.L.A. -
C.I.S.L.  -;  cui  ha  aderito,  in  data  19 novembre 1960, l'Unione
Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
  Vista  la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  19  della
provincia  di  Arezzo,  in  data  30  luglio 1961, dell'accordo sopra
indicato,   depositato   presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di  lavoro  costituiti per l'attivita' per la quale e'
stato  stipulato, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 18
dicembre   1959,   relativo  agli  operai  dipendenti  dalle  aziende
calzaturiere,   sono  regolati  da  norme  giuridiche  uniformi  alle
clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche'
compatibili  con  quelle  concernenti  la  disciplina nazionale della
categoria.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti  gli  operai dipendenti dalle
imprese calzaturiere della provincia di Arezzo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
  Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 42. - VILLA