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LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

Revisione dei film e dei lavori teatrali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2017)
Testo in vigore dal:  12-1-2018
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Art. 2

Composizione della Commissione di primo grado


La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia, in relazione alle esigenze del lavoro.
L'organizzazione del lavoro è demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 203.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione. (2)
((5))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 203, come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 1998, n.3, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161".