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LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16

Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1973)
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Testo in vigore dal:  2-12-1973
aggiornamenti all'articolo

Art. 22


L'indennità di ricerca scientifica è fissata, a decorrere dal 1 novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde:
professori universitari di ruolo e fuori ruolo.... L. 85.000
professori universitari incaricati esterni........ L. 65.000
professori universitari incaricati interni........ L. 35.000
astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo
e primi ricercatori................................... L. 40.000 astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti
ricercatori....................................... L. 35.000
personale scientifico incaricato degli Osservatori
astronomici e dell'Osservatorio vesuviano............. L. 20.000 assistenti universitari ordinari in possesso della
libera docenza........................................ L. 40.000 assistenti universitari ordinari senza libera
docenza............................................... L. 35.000 assistenti universitari incaricati................ L. 20.000
(1a)

L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono, esclusa l'indennità di rischio e l'indennità di carica dei rettori.
L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgano privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.
Ai professori universitari direttori negli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, nonché al personale di cui alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario.
Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica, nella misura spettante ai professori incaricati esterni 7.(1)
Sono abrogati gli articoli 19 della legge 18 marzo 1958, n. 311, 17 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276.
A decorrere dal 1 novembre 1961, è attribuita, ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste l'indennità di ricerca scientifica nella misura mensile lorda di lire 65 mila. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti l'indennità di carica, fissata dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca scientifica, a due o più diversi titoli.
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 febbraio 1963, n. 377, ha disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 1.
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, ha disposto (con l'art. 27) che "

L'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è dovuta per il personale sottoindicato nelle seguenti misure lorde mensili:

Professori universitari di ruolo:

(I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.500 (II). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 17.000 (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 29.000 (IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 36.000 (V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 44.400
Assistenti universitari ordinari in possesso della libera
docenza:

(I). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ---
(II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.700 (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.10.600 (IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.19.700
Assistenti universitari ordinari senza libera docenza:

(I). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ---
(II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ---
(III). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.600 (IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.14.300
Professori universitari incaricati esterni:
(se compresi in una terna di concorsi a cattedre
universitarie, ovvero se liberi docenti confermati,
ovvero incaricati della direzione di un istituto).. L. 24.400
(se liberi docenti)............................. L. 29.700
(se cultori della materia)...................... L. 46.400
Professori universitari incaricati interni(nel solo
caso di cui al terzo comma dell'art.25 del presente
decreto):
(se compresi in una terna di concorsi a cattedre
universitarie, ovvero se liberi docenti confermati,
ovvero incaricati della direzione di un istituto).. L. 18.100
(se liberi docenti)............................. L. 20.300
(se cultori della materia)...................... L. 27.800
Assistenti universitari incaricati.............. L. 1.100
Astronomi capi - Ricercatori capi............... L. --
Primi astronomi - Primi ricercatori............. L. 4.700
Astronomi - Ricercatori......................... L. 5.600
Aiuti astronomi - Aiuti ricercatori............. L. 14.300
Personale scientificoincaricato degliOsservatori
astronomici e dell' Osservatorio Vesuviano......... L. 1.100
Direttori delle scuole di ostetricia diVenezia e
Trieste............................................ L. 36.900

L'indennita di ricerca scientifica, nei casi indicati nel secondo comma, - terzo periodo - dell'art. 22 della legge 26 gennaio 1.962,n. 16, spetta soltanto alle categorie sottoindicate, nella misura lorda mensile segnata a fianco di ciascuna:


Professore universitario di ruolo (V classe di
stipendio)......................................... L. 1.900
Professore universitario incaricato esterno
(cultore della materia)............................ L. 11.700
Professori universitari incaricati interni (nel
solo caso di cui al terzo comma dell'articolo 25 del
presente decreto):
(se compresi in una terna di concorsi a cattedre
universitarie, ovvero se liberi docenti confermati,
ovvero incaricati della direzione di un istituto).. L. 600
(se liberi docenti)............................. L. 2.800
(se cultori della materia)...................... L. 9.100
Direttori delle scuole di ostetricia di Venezia
e Trieste.......................................... L. 4.400"
Ha inoltre disposto (con l'art. 33) che "Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente articolo 32, ha effetto dal 1 marzo 1966."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Detto assegno è sostitutivo della indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni."
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 23.07.1975 n. 195),ha dichiarato " l'illegittimità derivata dell'art. 12, commi primo, secondo e terzo del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (convertito in legge 1973, n. 766) (che ha modificato l'art. 22), per la parte che riguarda i docenti universitari con parametro 825."