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LEGGE 2 aprile 1958, n. 319

Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura .
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.
(5)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come modificato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 10, comma 6-bis) che "Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione".