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LEGGE 2 aprile 1958, n. 319

Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  30-4-1958 al: 1-12-1959
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego, limitatamente ai giudizi il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dalla imposta, di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.
Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego, le tasse tutte di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA