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LEGGE 4 marzo 1958, n. 174

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2011)
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Testo in vigore dal:  2-2-1962
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Art. 10


Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico.
L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, tenuto conto delle esistenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonché in funzione degli interessi del turismo nazionale.
Per le Regioni indicate nell'art. 18 l'assegnazione dei contributi viene fatta direttamente alle singole Amministrazioni regionali, che provvederanno alla ripartizione fra gli Enti provinciali per il turismo, operanti nella Regione, con i criteri di cui al comma precedente.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 dicembre 1961, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è elevato da lire 2.900 milioni a lire 3.500 milioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma è altresì autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100 milioni".