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LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1444

Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche.

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Testo in vigore dal:  2-2-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è elevato da lire 2.900 milioni a lire 3.500 milioni;
b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, è elevato da lire 1.055 milioni a lire 1.355 milioni;
c) di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, è elevato da lire 300 milioni a lire 450 milioni;
d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività, diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni.
Per il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma è altresì autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100 milioni.