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LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

Modificazioni al Codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1955)
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Testo in vigore dal:  15-7-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 40, 56, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 71, 88, 97, 98, 118, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171, 172 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6. (Istanza di procedimento). - L'istanza di procedimento è presentata con le forme della querela.
L'istanza può essere presentata anche a un agente consolare della Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre alla identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la data della presentazione.

Art. 19. (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale). - Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'art. 21.
La sospensione è disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce la esistenza e la serietà della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione.
Il pretore comunica immediatamente la ordinanza di sospensione al procuratore della Repubblica.
L'ordinanza è in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso può essere proposto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale presso la corte d'appello dall'imputato e dalla parte civile.
Il giudizio civile quando è necessario può essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.

Art. 33. (Dichiarazione d'incompetenza per materia). - L'incompetenza per materia è dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 34. (Nullità determinata dalla incompetenza per materia). - L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullità degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati.
Tuttavia la nullità non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione d'incompetenza.

Art. 36. (Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio di appello). - La corte di appello quando riconosce che il tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore nonostante la eccepita incompetenza, non può annullare per incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronunzia nel merito in secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non è ammesso l'appello.
Fuori del caso predetto e di quello preveduto dal capoverso dell'art. 34 il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 37. (Decisioni della corte di cassazione sulla (competenza per materia). - La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.
La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorità di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purché nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti e circostanze che modifichino la competenza.

Art. 40. (Altre regole per determinare la competenza per territorio). - Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo precedente è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato. Se questo luogo non è noto è competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso di contemporaneità di atti il giudice superiore indicato nell'art. 48 designa il giudice che deve giudicare.
Se la competenza non può essere determinata in uno dei predetti modi è competente successivamente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

Art. 56. (Atti diretti a promuovere la rimessione). - Nei casi in cui la rimessione appare opportuna anche se si tratta di procedimenti di competenza del pretore il procuratore della Repubblica ne informa il procuratore generale presso la corte di appello.
L'istanza di rimessione è comunicata, a mezzo della segreteria della procura generale, all'imputato.
L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta e sottoscritta da lui o da un suo procuratore speciale; deve contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi si riferiscono, nella segreteria del procuratore della Repubblica del luogo in cui si procede; deve infine essere notificata a pena di decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private, le quali prima della deliberazione possono far pervenire alla corte di cassazione deduzioni e documenti.

Art. 58. (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione). - La corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.
Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire ottomila a ottantamila.
L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare.
Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.
L'ordinanza della corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.

Art. 59. (Nuova proposta di rimessione). - Quando è stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice può essere proposto dal pubblico ministero e dall'imputato. La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione.
L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilità sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel secondo capoverso dell'art. 56.
Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa può essere riproposta soltanto se è fondata sopra elementi nuovi.

Art. 60. (Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati). - Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico ministero ovvero se alcuno di essi è stato offeso da un reato e il procedimento è di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per grado.
I reati di competenza del pretore, commessi da un magistrato, diverso dal conciliatore, nel territorio in cui esercita le sue funzioni o da altri in suo danno nello stesso territorio, sono giudicati in primo grado da un tribunale designato dalla corte di cassazione diverso da quello competente per territorio.

Art. 63. (Astensione). - Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione è fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalità di procedura con decreto se il giudice deve astenersi.
Lo stesso dovere spetta al pretore, il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto.
Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.

Art. 68. (Competenza a decidere sulla ricusazione). Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di un tribunale o di una corte di assise decide la corte di appello; su quella dei giudici di una corte di appello o della corte di assise di appello decide la corte di cassazione.
Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte stessa diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti di questo collegio non è ammessa ricusazione.

Art. 69. (Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione). - La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale può entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni.
Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.
La corte o il tribunale ha facoltà di ordinare la prova su motivi della ricasazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.
La corte o il tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di consiglio con ordinanza. Salvo il disposto dell'art. 552, contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione o che decide su questa possono proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero, il giudice ricusato e la parte privata che ha fatto la dichiarazione.

Art. 71. (Sanzioni nel caso d'inammissibilità o di rigetto della domanda di ricusazione). - Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha proposta è condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire ventimila a centomila senza pregiudizio di ogni azione civile e penale.

Art. 88. (Infermità di mente sopravvenuta all'imputato). - Quando l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermità di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, e salvo quanto è stabilito negli articoli 245 e 258, dispone con ordinanza in ogni stato e grado del procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tal caso ordina, ove occorra, il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario.
Per gli accertamenti necessari il giudice può anche ordinare una perizia.
Se lo stato d'infermità di mente risulta prima che il giudice sia stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su richiesta, del pubblico ministero a norma della prima parte di quest'articolo. Il pretore provvede d'ufficio, informandone il procuratore della Repubblica.
Qualora l'imputato riacquisti la predetta capacità, il giudice ordina che il procedimento riprenda il suo corso.
La sospensione del procedimento non impedisce al giudice di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato.
La parte civile e il pubblico ministero quando agisce a norma dell'art. 105, possono dopo l'ordinanza di sospensione esercitare l'azione davanti al giudice civile, indipendentemente dal procedimento penale, senza pregiudizio della facoltà indicata nell'art. 24 nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo corso.
Nei confronti degli altri imputati il giudice può ordinare la separazione dei procedimenti anche nella istruzione o negli atti preliminari al giudizio. Se la separazione viene chiesta da uno degli altri imputati, il giudice decide con decreto motivato. Contro il divieto che nega la separazione l'interessato può proporre ricorso alla cassazione la quale decide anche nel merito.

Art. 97. (Opposizione alla costituzione della parte civile nell'istruzione formale). - Durante l'istruzione formale, contro la costituzione della parte civile può essere fatta opposizione dal pubblico ministero e dall'imputato nel termine di tre giorni da quello in cui la costituzione di parte civile fu notificata all'opponente. L'opposizione può essere fatta anche dal responsabile civile nel termine di tre giorni da quello in cui egli è stato citato od è intervenuto.
La dichiarazione di opposizione deve essere motivata ed è presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale è in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato a cura dell'opponente alla parte civile la quale può presentare le sue deduzioni in egual termine successivo.
I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.
Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione ad un altro momento della istruzione. Quando per il tempo in cui è proposta l'opposizione la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura dell'istruzione, si provvede nel dibattimento.
Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione può essere proposta opposizione nel dibattimento, anche per i motivi rigettati nella istruzione, ma l'opposizione deve a pena di decadenza essere proposta immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.
La costituzione di parte civile, respinta durante la istruzione, può essere riproposta nel termine stabilito nel primo capoverso dell'art. 93, anche per i motivi rigettati nell'istruzione.

Art. 98. (Opposizione alla costituzione della parte civile nel dibattimento). - Contro la costituzione della parte civile avvenuta durante le formalità di apertura del dibattimento o anteriormente può essere fatta opposizione nel dibattimento dalle parti indicate nell'articolo precedente.
La dichiarazione motivata d'opposizione deve essere proposta a pena di decadenza immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.
Il giudice, sentite le parti, provvede senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione. Questa deve essere in ogni caso pronunciata prima dell'inizio della discussione finale.

Art. 118. (Effetti dell'ammissione o della esclusione del responsabile civile nell'istruzione formale). - Contro la citazione o l'intervento del responsabile civile ammesso durante l'istruzione formale può essere proposta nel dibattimento l'istanza menzionata nei due articoli precedenti anche per i motivi rigettati nella istruzione appena compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.
Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o intervenuto è stato messo fuori causa, una nuova citazione o un nuovo intervento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, è ammissibile, ma devono essere osservati i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 108 e 112.

Art. 130. (Rapporto al Consiglio dell'Ordine a carico del difensore dell'imputato che abbandona la difesa - Provvedimenti per la sostituzione). - Se il difensore dell'imputato viola il divieto stabilito nell'articolo precedente, il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto al consiglio dell'ordine del luogo dove il fatto è avvenuto per i provvedimenti disciplinari.
Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima del dibattimento, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore e stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, è nominato d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale può delegare un altro avvocato in sua vece.
Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente, qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo difensore ne fa richiesta è conceduto un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può essere sospeso per un tempo maggiore, né rinviato a causa dell'abbandono della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare gravità.
Se il fatto è commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non è possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, la difesa può essere affidata ad un vice-pretore o ad un uditore giudiziario altrimenti si procede a norma del primo capoverso.
Deve, se richiesto, essere conceduto un termine non superiore a tre giorni per preparare la difesa.

Art. 131. (Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa). Il difensore che viola il divieto stabilito nell'art. 129 è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.
Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.
Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.
Le sanzioni prevedute in questo articolo sono applicate con ordinanza della sezione istruttoria, citato il difensore a comparire di persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale.
Contro l'ordinanza è ammesso il ricorso per cassazione, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.

Art. 136. (Procuratori speciali per determinati atti). - Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato speciale deve a pena d'inammissibilità essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato è unito agli atti.
Per le pubbliche Amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dai capo dell'Amministrazione nella circoscrizione in cui si fa l'istruzione o il giudizio, e sia munito del sigillo dell'ufficio.
Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo è richiesto dalla legge.

Art. 148. (Forme dei provvedimenti del giudice). La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.
La sentenza è sempre pronunciata in nome del Popolo italiano.
Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullità. I decreti devono essere motivati a pena di nullità soltanto quando è richiesta espressamente la motivazione.
I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalità, e, quando non è disposto altrimenti, anche oralmente.

Art. 151. (Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso). - Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.
Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione.
Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto d'impugnazione; è notificato inoltre, nel caso preveduto nel primo capoverso, al difensore dell'imputato, e, nel caso preveduto dalla prima parte, al difensore che abbia proposto l'impugnazione e a quello che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione. Tale avviso, quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullità l'indicazione del dispositivo.

Art. 153. (Deliberazioni del giudice in camera di consiglio). Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti private e dei difensori salvo che la legge disponga altrimenti.
Alle corti e ai tribunali prima della deliberazione è fatta relazione da uno dei componenti, previamente designato dal presidente.
I provvedimenti in camera di consiglio di competenza della corte di assise e della corte di assise di appello, quando è chiusa la sessione, sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise o dalla corte di appello.

Art. 169. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non è stato ancora designato a norma dell'art. 171 e non è possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione è eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui abitualmente esercita la sua attività professionale, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.
Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette persone.
Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere lo originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta, notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
La copia non può in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.
Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sorto idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, dei Comune dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale.
Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve inoltre dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 170. (Notificazioni all'imputato irreperibile). - Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale è in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione è stata da lui richiesta.
Il giudice o il pubblico ministero, dopo avere disposto nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che già non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.
Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.
Il decreto di irreperibilità emesso durante l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficaci ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

Art. 171. (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato). - Il giudice o il pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dello imputato, se questi non è detenuto né internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169 o almeno uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni. Delle dichiarazioni e della elezione è fatta menzione nel processo verbale.
L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, nell'atto della scarcerazione o della dimessione ha obbligo di fare la dichiarazione o la elezione di domicilio prevedute dalla prima parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione è ricevuta dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel registro indicato nell'art. 80 e ne dà immediatamente comunicazione all'Autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o dimessione.
Ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria o alla segreteria del magistrato procedente con dichiarazione raccolta a processo verbale. La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo nel quale l'imputato ha trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attività professionale ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette la comunicazione immediatamente alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede. Finchè questo ufficio non abbia ricevuto la dichiarazione, sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti.
Se mancano o sono insufficienti o inidonee le dichiarazioni o l'elezione di domicilio prevedute da questo articolo, si provvede a norma degli articoli 169 e 170.

Art. 172. (Durata dei domicilio legale per le notificazioni all'imputato). - La determinazione del domicilio legale, fatta a norma dei due articoli precedenti, vale per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 170 e nella prima parte dell'art. 532.