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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2025)
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Testo in vigore dal:  30-12-2022
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Art. 171

Nullità delle notificazioni
1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata
((mittente o))
richiedente ovvero sul destinatario;
((
b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;
))
c) se nella relazione della copia notificata
((con modalità non telematiche))
manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti
((dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3))
e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
f) se è stata omessa l'affissione o non è stata
((inviata copia dell'atto con le modalità))
((prescritte))
dall'articolo 157 comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
h)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))
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