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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2025)
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Testo in vigore dal:  30-12-2022
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Art. 153

Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite,
((con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,))
direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto
((in forma di documento analogico))
nella segreteria.
((In tale ultimo caso, il))
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo.
((In tal caso, il))
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.