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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1968)
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Testo in vigore dal:  14-12-1954

Art. 13


Spetta al Consiglio centrale:
a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;
b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua, dei contributi cui all'art. 22, lettere b) e c);
c) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera b) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale;
d) approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;
e) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;
f) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;
g) stabilire il collegamento della, Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia;
h) decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;
i) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;
l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), d) ed f) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.