LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1968)
Testo in vigore dal: 14-12-1954
al: 14-2-1963
aggiornamenti all'articolo
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assicurazione  malattia  e'  resa obbligatoria per i proprietari,
affittuari,  enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente
si  dedicano  alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e
al  governo  del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi
nuclei  familiari,  che favorino abitualmente nei fondi o che siano a
carico,  sempre  che  la  complessiva  forza  lavorativa  del  nucleo
familiare  sia  superiore al 50 per cento di quella occorrente per le
normali necessita' delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e
il governo del bestiame, accertate con le modalita' di cui all'art. 5
dei regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
  Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unita' attiva
del  nucleo  famigliare  e'  attribuita  la  frequenza  annua  di 280
giornate lavorative.
  Sono  esclusi  i  coltivatori  diretti di fondi per i quali d'opera
inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni
in  caso  di  malattia  eventualmente agli stessi spettanti per altro
titolo.