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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1968)
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Testo in vigore dal:  14-12-1954 al: 14-2-1963
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonché per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, accertate con le modalità di cui all'art. 5 dei regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unità attiva del nucleo famigliare è attribuita la frequenza annua di 280 giornate lavorative.
Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali d'opera inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro titolo.