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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1968)
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Testo in vigore dal: 15-2-1963
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La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assicurazione  malattia  e'  resa obbligatoria per i proprietari,
affittuari,  enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente
si  dedicano  alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e
al  governo  del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi
nuclei  familiari,  che favorino abitualmente nei fondi o che siano a
carico, ((...)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).