LEGGE 27 dicembre 1953, n. 963

Misura delle indennita' per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 15-1-1954
                               Art. 3.

  Le  indennita'  di  cui  agli articoli precedenti sono a carico dei
richiedenti,  che  devono  altresi' rimborsare allo Stato le spese di
viaggio  e  le  indennita'  di  trasferta  corrisposte, a norma delle
disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                                    PELLA - FANFANI -
                                                       TAVIANI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA