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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 963

Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1954

Art. 3


Le indennità di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresì rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennità di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI PELLA - FANFANI - TAVIANI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA