stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 963

Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le indennità previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470, spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:
a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;
b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;
d) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.